Il Consiglio dei ministri, di ieri 7 giugno, ha approvato un Disegno di legge volto a introdurre disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica.
Novità assoluta l’arresto in flagranza differita, cioè in base a foto o video.
I nuovi poteri al Questore che può immediatamente “ammonire”.
L’introduzione della distanza non inferiore a 500 metri dalle vittime.
🔷️ Il Governo con il Disegno di legge, si legge nella Nota che accompagna il provvedimento, vuole velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico
Rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva.
Rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva.
Migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.
Una sintesi delle principali misure introdotte.
🔴 Rafforzamento dell’“ammonimento” da parte del Questore.
✅ Questa è una misura di prevenzione oggi prevista per tutelare le vittime di atti di violenza domestica, cyberbullismo o atti persecutori cioè lo stalking.
➡️ Lo scopo è di garantire una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione dei processi penali.
➡️ La persona “ammonita” deve astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza e può subire il ritiro di eventuali armi, anche se possedute legalmente.
✅ Con il Disegno di legge approvato oggi, si estendono i casi in cui si può applicare l’ammonimento, includendo i cosiddetti “reati-spia”:
➡️ percosse;
➡️ lesione personale;
➡️ violenza sessuale;
➡️ violenza privata;
➡️ minaccia grave;
➡️ atti persecutori;
➡️ diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti;
➡️ violazione di domicilio;
➡️ danneggiamento.
✅ Si prevede l’aggravamento di pena quando i reati di violenza domestica o contro le donne sono commessi da un soggetto ammonito, anche se la vittima è diversa da quella che ha effettuato la segnalazione per cui è stato adottato l’ammonimento.
➡️ Per la richiesta di revoca dei provvedimenti, i soggetti ammoniti dovranno aspettare almeno 3 anni e dovranno avere ottenuto valutazioni positive in appositi percorsi di recupero.
✅ Inoltre, si amplia la definizione dei reati di “violenza domestica”, comprendendo quelli avvenuti in presenza di minorenni.
🔴 Potenziamento delle misure di prevenzione introducendo la distanza non inferiore ai 500 metri.
✅ Ai reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica si applicano le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, previste dal Codice antimafia.
➡️ Queste misure si applicano indipendentemente dalla commissione di un precedente reato.
✅ La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sarà applicata agli indiziati di questi gravi reati con modalità di controllo elettroniche che ne richiedono il consenso.
➡️ Nel caso in cui tale consenso sia negato, la durata della misura di prevenzione non potrà esser inferiore a 2 anni e il soggetto dovrà presentarsi periodicamente all’autorità di pubblica sicurezza.
✅ Sarà obbligatorio per il Tribunale imporre, anche con atto d’urgenza, agli indiziati di questi reati il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle vittime, e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, da tali luoghi e dalle vittime
➡️ Quindi da facoltà a obbligo del Tribunale.
✅ Le violazioni saranno punite con la reclusione da 1 a 5 anni e sarà consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.
🔴 Velocizzazione dei processi, anche nella fase cautelare.
✅ Si assicura il rapido svolgimento dei processi in materia di violenza contro le donne, ampliando le fattispecie per le quali è assicurata priorità, includendo:
➡️ costrizione o induzione al matrimonio;
➡️ deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
➡️ violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
➡️ diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti;
➡️ stato di incapacità procurato mediante violenza;
➡️ lesione personale anche commesso contro i genitori, i figli o i coniugi/partner.
🔴 Attribuzioni del Procuratore della Repubblica.
✅ Si prevede l’obbligo per il Procuratore della Repubblica, di individuare uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati addetti all’ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne.
➡️ Anche qui si passa da facoltà a obbligo del Procuratore.
🔴 Termini per la valutazione delle esigenze cautelari.
✅ Si inserisce, nel Codice di procedura penale, un nuovo articolo: “Misure urgenti di protezione della persona offesa”.
➡️ Il pubblico ministero ha un massimo di 30 giorni dall’iscrizione della persona indagata nell’apposito registro per valutare se richiedere l’applicazione delle misure cautelari.
🔴 Violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
✅ Si prevede l’applicazione delle sanzioni penali previste per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.
➡️ La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con l’arresto obbligatorio in flagranza.
🔴 Arresto in flagranza differita.
✅ Si prevede l’arresto in “flagranza differita” per chi sarà individuato, in modo inequivocabile, quale autore di una condotta sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche, chat, condivisione di una posizione geografica…
➡️ L’arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 24 ore dal fatto.
🔴 Rafforzamento dell’arresto e dell’uso del braccialetto elettronico.
✅ Si prevede l’applicazione della misura cautelare in carcere non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo.
🔴 Informazioni alla persona offesa dal reato e obblighi di comunicazione.
✅ Si estende la previsione dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell’autore del reato.
➡️ In pratica la vittima deve essere immediatamente informata nel caso di evasione o scarcerazione.
🔴 Sospensione condizionale della pena.
✅ Si modificano gli obblighi ai quali il condannato per accedere alla sospensione condizionale della pena deve partecipazione a specifici percorsi di recupero.
➡️ Ora però non è più sufficiente la solo “partecipazione” ma è necessario anche il superamento dei percorsi con esito favorevole, accertato dal giudice.
🔴 Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime.
✅ Si introduce una provvisionale a titolo di ristoro “anticipato”, in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto.
➡️ Si supera quindi l’attuale limite della necessità dell’acquisizione della sentenza di condanna.
(by Sergio Criveller – 08/06/23)