Il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha firmato lo scorso 20 gennaio le indicazioni applicative per il trattenimento in servizio del personale delle amministrazioni pubbliche “di cui si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili”.
🔷️ Il documento prevede che il ricorso all’istituto possa essere applicato “non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”.
Ecco le indicazioni applicative: https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/direttiva_trattenimento_in_servizio.pdf
🔴 La disposizione, scrive il Ministro Zangrillo, la cui attuazione è ad esclusiva valutazione dell’amministrazione, esclude il personale della Magistratura (ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria) e quello delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
✅ Il testo introduce alcune novità rispetto alle precedenti ipotesi di trattenimento in servizio, in particolare, la misura:
➡️ non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso;
➡️ attribuisce esclusivamente alla parte “datoriale” il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio;
➡️ stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato;
➡️ condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione del merito, nel senso che non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento);
➡️ condiziona il trattenimento al consenso dell’interessato.
✅ In ordine al profilo della durata, la disposizione non prevede un periodo di tempo minimo, che dovrà quindi essere commisurato caso per caso.
➡️ Si evidenzia, conclude il Ministro Zangrillo, che è esclusa qualsiasi ipotesi di richiamo in servizio per il personale che abbia comunque cessato il servizio.
🔷️ Dico per un amico…
🔴 Fine anni 80 i dipendenti pubblici, donne con figli, potevano andare in pensione con 14 anni 6 mesi e 1 giorno di contributi oppure con 20 anni di contributi per gli uomini e donne, quindi in pensione tra i 35 e i 40 anni, cioè figli che andavano in pensione prima dei loro genitori.
✅ Poi la storia cambiò, arrivò Dini e poi la Fornero…
➡️ Ora in pensione anche a 70 anni, ma una domanda sorge spontanea, ma chi ha fatto i conti da “collasso” negli anni 80?
(by Sergio Criveller – 30/01/25)