Il Consiglio dei Ministri, del 29 ottobre, ha approvato, in esame preliminare, un Decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni Europee (UE 2023/1113), riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di cripto-valute e cripto-attività e che modifica la direttiva Europea n. 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
🔷️ Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Travel rule crypto (Tfr), cioè il regolamento europeo che assicura che il trasferimento di cripto-attività possa essere tracciato, il Decreto modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (cosiddetto decreto antiriciclaggio), e apporta modifiche al Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, in materia di rilevazione a fini fiscali di trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.
🔴 Cosa sono le cripto-attività e che differenza c’è con le cripto-valute?
✅ Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o diritti che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente.
➡️ E’ quanto si legge nel Decreto “Cripto” n. 197/2022.
✅ Invece quando si parla di cripto-valuta si intende una valuta nascosta, nel senso che è visibile e quindi utilizzabile solo conoscendo un determinato codice informatico e in parole semplici, il termine cripto-valuta rappresenta una categoria specifica all’interno del concetto più ampio di cripto-attività.
➡️ La cripto-valuta più famosa è il Bitcoin, ma ci sono anche Ethereum, Ripple Xrp, Litecoin, Caldanao, Solana, Neo e molte altre.
🔴 Che attorno alle cripto-attività ci sia tanta attenzione ma anche preoccupazione è evidente visto che questo Decreto del 29 ottobre è il terzo in 4 mesi.
✅ Con il Decreto del 24 giugno 2024 sono arrivate le sanzioni, sia penali che amministrative, per chi esercita abusivamente e viola le regole comunitarie e poteri di regolazione e vigilanza alla Consob e alla Banca d’Italia.
➡️ Il Decreto prevedeva infatti multe fino a 5 milioni di euro per chi esercita attività con le cripto in modo abusivo.
✅ Con il 30 agosto 2024 è stato approvato un Decreto legislativo relativo all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni Europee (UE) 2023/1114, del 31 maggio 2023, sui mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.
➡️ Il provvedimento teneva conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere.
🔴 Invece il Decreto, approvato lo scorso 29 ottobre, è finalizzato a rafforzare i presidi antiriciclaggio in relazione alle cripto-attività.
✅ Si modificano, si legge nel Comunicato del Governo che accompagna l’uscita del Decreto, le definizioni già previste di cripto-attività, di servizi per le cripto-attività e di prestatori di servizi per le cripto-attività.
➡️ Secondo quanto previsto dal regolamento Europeo (UE) 2023/1114.
✅ Si inseriscono i prestatori di servizi per le cripto-attività (Casp), cioè le persone giuridiche autorizzate ad effettuare la prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale, nella categoria degli intermediari bancari e finanziari.
➡️ Questo al fine di assicurare che gli stessi siano soggetti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, relativamente ai profili antiriciclaggio, previsti per gli intermediari bancari e finanziari.
✅ Con riguardo agli obblighi cui i Casp saranno soggetti in virtù della loro inclusione tra gli intermediari bancari e finanziari, si prevedono, tra gli altri:
➡️ l’obbligo di trasmissione all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif) dei dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali;
➡️ la soggezione alla vigilanza di Banca d’Italia, ai fini antiriciclaggio;
➡️ si includono i prestatori di servizi per le cripto-attività tra i soggetti presso i quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza può espletare controlli sui fenomeni di riciclaggio;
➡️ si interviene sulle disposizioni in materia di analisi e valutazione del rischio, individuando misure che devono essere attuate dai prestatori di servizi per le cripto-attività, al fine di mitigare e attenuare i rischi riconducibili a trasferimenti verso o da indirizzi sospetti.
🔷️ Dico per un amico…
🔴 Il fenomeno dei cripto-attività e delle cripto-valute è ormai noto da anni e sta assumendo una rilevanza sempre maggiore che condiziona e condizionerà svariati settori dell’economia nel prossimo futuro.
✅ Quando nel 2009 il Bitcoin fu lanciato il valore di 1 Bitcoin era inferiore ad 1 centesimo di dollaro, cioè valore zero.
✅ A dicembre 2013 era quasi a 10 dollari.
✅ A dicembre 2021 era a circa 58.000 dollari.
✅ Oggi, 31 ottobre 2024, il valore è di 72.397,78 dollari.
✅ Il Bitcoin e in genere le cripto-valute sono diventate inevitabilmente protagoniste nell’economia mondiale.
➡️ Quindi tutti, prima o poi, avremo in tasca, ops nel telefonino, un Bitcoin, ma forse è meglio dire un centesimo di centesimo di centesimo di Bitcoin..
(by Sergio Criveller – 31/10/24)