Terzo settore si cambia, ma si poteva far meglio

Aiutino per le piccole realtà del Terzo settore, il Senato infatti, a fine giugno, ha approvato il Decreto legge recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”.
Novità per bilanci e rendiconto di cassa, assemblee, % di dipendenti, revisori contabili, società dilettantistiche e personalità giuridica per le imprese sociali.
Ma questo però non basta, si poteva far sicuramente meglio.
Tra contabilità, bilanci, revisori si arriva anche a costi per 10 mila euro annui, a fronte di iniziative, bancarelle, vendita torte, 5×1000 per alcune migliaia di euro.

🔷️ Passare al Terzo settore, quindi all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), per le associazioni è inevitabile se si vuole usufruire per esempio delle detrazioni fiscali per chi fa donazioni o poter accedere al 5×1000.
Ma un’interpretazione troppo rigida della norma sta imbrigliando gli enti per favorire solo le organizzazioni più grandi e strutturate che hanno dipendenti e mezzi.
Terzo settore è soprattutto un mondo fatto di volontariato che spesso supplisce la latitanza dello Stato, pensiamo solo alla rete di associazioni che lavorano nel mondo della disabilità.
Di seguito una breve sintesi di alcune modifiche che vengono apportate al Codice del Terzo settore dal Decreto legge.

🔴 Modifiche al bilancio e possibilità di rendiconto per cassa.
✅ Viene introdotto il rendiconto per cassa per gli enti senza personalità giuridica con entrate non superiori a 60 mila euro.
➡️ Le entrate e uscite possono essere riportate in forma aggregata e per i rendiconti dal prossimo anno sarà predisposto un modello semplificato.
🔴 Innalzamento al 20% dei lavoratori per le Aps.
✅ La percentuale massima di lavoratori viene innalzata al 20% rispetto al numero dei soci per le Associazioni di promozione sociale (Aps).
➡️ Finora la percentuale massima era del 5%, spesso insufficiente per quella che è la realtà delle Aps.
🔴 Un delegato che dialoga con il Runts.
✅ Si prevede la possibilità di operare con un delegato per caricare i dati e variazioni sul Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), finora è consentito solo al legale rappresentante dell’ente.
➡️ Questo creava non pochi problemi per le piccole associazioni.
🔴 Assemblea dei soci in via telematica.
✅ Si consente in via ordinaria, salvo divieto espresso nell’atto costitutivo o nello statuto, l’intervento degli associati all’assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto per via elettronica.
➡️ Purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipi e voti.
🔴 Nomina organo di controllo e di revisore legale dei conti.
✅ Si elevano i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria dell’organo di controllo, anche monocratico.
➡️ 150.000 euro, attualmente 110.000, per l’attivo dello stato patrimoniale.
➡️ 300.000 euro, attualmente 220.000, per i ricavi e proventi.
➡️ 7 unità, attualmente 5, per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
✅ Si elevano i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale.
➡️ 1.500.000 euro, attualmente 1.100.000, per l’attivo dello stato patrimoniale.
➡️ 3.000.000 euro, attualmente 2.200.000, per i ricavi e proventi.
➡️ 20 unità, attualmente 12, per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
🔴 Attività strumentali e secondarie associazioni e società sportive dilettantistiche.
✅ Si stabilisce che alcuni proventi sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali:
➡️ rapporti di sponsorizzazione;
➡️ promo pubblicitari;
➡️ cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.
✅ Questo a condizione che tali proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.
➡️ Compreso anche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
🔴 Personalità giuridica delle Imprese sociali.
✅ Si prevede che per le Imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l’iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), sia efficace ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica.
➡️ Inoltre per le fondazioni rientranti nel suddetto ambito, si dispone che il controllo sull’amministrazione delle fondazioni e la trasformazione delle fondazioni siano esercitati dagli uffici del Registro delle imprese.

🔷️ Dico per un amico…
🔴 E’ un piccolo regalino alle piccole associazioni, ma non si può equiparare associazioni con pochi soci, pochissimi euro, che vanno avanti solo con i volontari, con strutturate con dipendenti e con bilanci da centinaia di migliaia di euro.
✅ Quindi ancora meno burocrazia per i piccoli, che non significa ovviamente meno trasparenza.
➡️ In gioco c’è la sopravvivenza di migliaia e migliaia di realtà associative.

(by Sergio Criveller – 10/07/24)