Non è di mia competenza: licenziato

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 17270 del 24 giugno scorso ha stabilito che è legale il licenziamento disciplinare per rifiuto di svolgere alcune mansioni.
Stiamo parlando di un lavoratore che si è rifiutato di svolgere alcune mansioni diverse da quelle per cui è stato assunto, ma comunque rientranti nella propria qualifica lavorativa stabilita dal contratto che ha sottoscritto.

🔷️ Secondo la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 17270 del 24.06.2024, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è valido quando un lavoratore rifiuta, ripetutamente e senza giustificazioni, di eseguire mansioni diverse, ma comunque rientranti nella propria qualifica lavorativa.

🔴 Qual è la differenza tra licenziamento oggettivo e soggettivo?
✅ I giustificato motivo soggettivo riguarda ragioni inerenti la condotta del lavoratore.
➡️ Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo riguarda motivi attinenti alla salute dell’azienda o di un suo reparto.
🔴 Ma torniamo alla Sentenza della Cassazione che riguarda un dipendente licenziato in data 25 settembre 2018.
✅ Il lavoratore si era rifiutato di fare l’autista, per un periodo di 4 giorni consecutivi, sostenendo che non rientrasse tra le sue mansioni, dal momento che era inquadrato come operatore ecologico.
➡️ Secondo però il contratto collettivo, la guida di veicoli rientrava nelle mansioni previste per il suo inquadramento.
🔴 Concretamente…
✅ Il lavoratore aveva subìto il licenziamento in quanto:
➡️ si era opposto all’assegnazione delle mansioni di autista di automezzo aziendale, perché sosteneva di essere stato inquadrato come operatore ecologico;
➡️ aveva rifiutato le nuove mansioni per un periodo di 4 giorni consecutivi;
➡️ non aveva presentato tempestivamente un certificato medico, da cui emergeva un problema di salute tale da impedire di guidare.
🔴 Il Tribunale, in primo grado, dava ragione al lavoratore e chiedeva il reintegro, ma in secondo grado la Corte d’appello però non aveva riconosciuto fondati gli argomenti portati dal dipendente e confermava il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
✅ Infatti secondo i giudici della Corte d’appello:
➡️ era irrilevante il fastidio fisico lamentato dal dipendente e utilizzato come motivazione per non svolgere le mansioni di autista;
➡️ le dichiarazioni fatte dal lavoratore all’interno dei fogli di servizio contraddicevano la sintomatologia lamentata.
✅ Comunque anche la Corte d’appello rimandava a quanto stabilito dal contratto collettivo, la guida di veicoli era comunque compresa nelle mansioni previste per la sua qualifica lavorativa.
🔴 Si arriva così in Cassazione a giugno del 2024.
✅ Secondo la Cassazione il rifiuto reiterato e ingiustificato di prestare l’attività lavorativa richiesta costituisce motivo sufficiente per giustificare il licenziamento.
✅ La Cassazione ribadisce l’obbligo per il lavoratore di svolgere i compiti affidatigli dal datore di lavoro, salvo che gli stessi non rientrino nelle competenze richieste dalla sua qualifica e dal suo inquadramento.
✅ Solo qualora il datore di lavoro richieda al proprio dipendente lo svolgimento di prestazioni esorbitanti rispetto alla propria mansione, il lavoratore potrà legittimamente rifiutarsi di assolvere alle richieste del proprio datore di lavoro.
➡️ Diversamente, ogni rifiuto ingiustificato e reiterato darà adito a licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

🔷️ Dico per un amico…
🔴 Ma chi ha letto tutti gli articoli, per filo e per segno, del proprio contratto di lavoro?
✅ Questa sentenza sicuramente apre un mondo nel panorama lavorativo…
➡️ Meglio leggere bene il contratto che si firma prima di dire non è di mia competenza.

(by Sergio Criveller – 09/07/24)