E’ in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2024, che stabilisce le modalità e i tempi di presentazione della candidatura delle strutture universitarie e ospedaliere per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti per le finalità della Legge 10 febbraio 2020, n. 10 cioè ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.
🔷️ Per l’anno 2024, i centri che intendano presentare una nuova candidatura possono inviare la documentazione attestante il possesso dei requisiti entro il 31 luglio 2024, all’indirizzo pec: dgprev@postacert.sanita.it.
🔴 In Italia ci sono 10 centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.
✅ Il Decreto stabilisce le modalità e i tempi di presentazione della candidatura delle strutture universitarie, delle aziende ospedaliere di alta specialità e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti per le finalità della legge 10 febbraio 2020, n. 10.
➡️ Per l’anno 2024, i centri in possesso dei requisiti che intendano presentare una nuova candidatura possono inviare la documentazione entro il 31 luglio 2024, all’indirizzo pec: dgprev@postacert.sanita.it.
✅ Ecco l’elenco dei centri a tutt’oggi riconosciuti:
➡️ I.R.C.C.S. Multimedica
➡️ Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
➡️ Università degli studi di Padova
➡️ Università degli studi di Brescia
➡️ I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato
➡️ I.R.C.C.S. Istituto neurologico mediterraneo Neuromed
➡️ Azienda ospedaliero universitaria di Sassari
➡️ Centro Servizi per la ricerca e formazione avanzata su cadavere e di identificazione forense c/o Università degli Studi di Firenze
➡️ Centro Azienda Usl Toscana Nord Ovest (Lucca)
➡️ U.O.S. Coordinamento delle attività c/o Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (Roma).
✅ Il Ministero della salute, al fine di verificare la permanenza dei requisiti, effettua con cadenza almeno biennale, verifiche ispettive presso le strutture già riconosciute.
➡️ Può adottare i necessari provvedimenti anche di sospensione dell’idoneità del centro, qualora dalle risultanze delle attività ispettive dovessero emergere difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di candidatura.
🔴 Cosa dice Legge 10 febbraio 2020, n. 10, cioè per chi decide di mettere a disposizione il proprio corpo a fini di ricerca scientifica?
✅ La legge prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti per fini di ricerca, debba essere redatta con per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata personalmente all’Ufficio dello stato civile del Comune di residenza.
➡️ Inoltre, la dichiarazione di consenso, sempre revocabile, deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati Dat (testamento biologico).
✅ La dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve indicate un fiduciario cui spetta l’onere di comunicare al medico che accerta il decesso l’esistenza del consenso.
➡️ Per i minorenni, il consenso all’utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato da entrambi i genitori.
✅ Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all’obitorio almeno 24 ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.
➡️ L’utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro.
✅ La legge 10/2020 prevede inoltre che i corpi donati vengano comunque restituiti alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno.
➡️ Le spese relative alla tumulazione o l’eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento.
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🔴 Pensiamoci…
(by Sergio Criveller – 19/06/24)