Con un Provvedimento n. 252373/2024 di fine maggio 2024, l’Agenzia delle entrate definisce le modalità e i termini, affinché i cuochi professionisti, che hanno diritto al Bonus chef possano eventualmente cederlo ad altri, comprese le banche.
Il Provvedimento dà attuazione al Decreto interministeriale, con il quale è diventata operativa la disposizione della Legge di bilancio 2021 che ha introdotto il credito d’imposta per i cuochi.
🔷️ Il tutto nel rispetto dell’articolo 10, comma 2, del Decreto, dell’allora ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e con quello dell’Economia e delle Finanze, del 1° luglio 2022, che ha dato attuazione alla norma della Legge di bilancio 2021.
🔴 La Legge dii bilancio 2021 ha riconosciuto quindi un credito d’imposta agli esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita Iva.
✅ E’ pari al 40% delle spese sostenute, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per:
➡️ acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
➡️ acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
➡️ partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
✅ Il Bonus non può superare i 6 mila euro.
➡️ Per averlo bisognava fare domanda entro il 3 aprile 2024.
➡️ L’utilizzo è in compensazione nel modello F24 con codice tributo 7053.
➡️ In alternativa è possibile la cessione.
✅ La cessione Bonus chef deve essere comunicata all’Agenzia entrate e accettata dal cessionario.
➡️ Solo dopo la procedura di comunicazione e accettazione, il cessionario potrà a sua volta utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 con codice tributo 7053.
🔷️ Dico per un amico…
🔴 Non entriamo nel merito di questo ennesimo bonus e nemmeno sulle tempistiche, anni 2021 e 2022, ma perché per il Bonus chef è possibile la cessione del credito?
✅ Bonus abbattimento barriere architettoniche, cioè ascensore o rampa per disabile, sconto in fattura e cessione crediti sono stanti cancellati definitivamente con il Decreto 39/2024.
➡️ C’è logica in questo?
(by Sergio Criveller – 11/06/24)