Con la Circolare n. 21 dello scorso 7 novembre 2024, l’Agenzia delle entrate fornisce le istruzioni in tema di Autotutela tributaria.
L’istituto dell’Autotutela tributaria ha come obiettivo l’annullamento di un avviso di accertamento emanato dall’Agenzia delle entrate e si accede mediante la presentazione di un’apposita istanza.
In poche parole l’Agenzia delle entrate prende atto di aver sbagliato e questa autocorrezione si chiama “autotutela”.
🔷️ Tutto alla luce della nuova disciplina dell’istituto dell’Autotutela tributaria, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quiquies dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotti dal Decreto legislativo n. 219/2023, emanato in attuazione della legge n. 111/2023, recante Delega al Governo per la riforma fiscale.
🔴 L’Agenzia delle entrate prende atto di aver commesso un errore e questo potere di autocorrezione si chiama “Autotutela” e generalmente la competenza ad effettuare la correzione è dello stesso Ufficio che ha emanato l’atto.
✅ La Circolare n. 21 del 7 novembre 2024 dell’Agenzia delle entrate è strutturata in 4 parti:
➡️ nella prima dopo una breve disamina sull’evoluzione dell’istituto, distingue tra Autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa;
➡️ nella seconda sono illustrate le modalità di presentazione della richiesta di Autotutela;
➡️ nella terza parte approfondisce lo svolgimento dell’istruttoria e l’adozione del provvedimento di Autotutela;
➡️ la quarta parte è infine dedicata alla responsabilità amministrativo-contabile in caso di avvenuta Autotutela.
🔴 Autotutela obbligatoria, cioè quando è l’Agenzia delle entrate che si accorge del suo dell’errore e quindi procede d’ufficio.
✅ La nuova materia disciplina l’obbligo per l’Agenzia delle entrate di annullare, in tutto o in parte, anche senza istanza del contribuente, gli atti di imposizione anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, laddove sussistano casi di manifesta illegittimità dell’atto e ricorra uno dei vizi tassativamente previsti dalla normativa.
➡️ Errore di persona o di calcolo.
➡️ Errore sull’individuazione del tributo.
➡️ Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria.
➡️ Errore sul presupposto di imposta.
➡️ Mancata considerazione dei pagamenti di imposta regolarmente eseguiti.
➡️ Mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
🔴 Autotutela facoltativa.
✅ Quando in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non riconducibili ad alcuna delle fattispecie sopra elencate, l’Agenzia delle entrate può comunque annullare l’atto, rientrando tale potere nel proprio ambito di discrezionalità.
➡️ A tal proposito, in ossequio al principio di buon andamento dell’azione amministrativa, gli Uffici non sono tenuti a fornire risposte alle istanze che vertono su questioni già trattate in sede di contraddittorio.
🔴 Modalità di presentazione della richiesta di Autotutela.
✅ La richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento.
➡️ L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi su cui si fonda la richiesta di Autotutela e va corredata di tutta la documentazione.
➡️ Per la presentazione ci si deve avvalere dei servizi telematici tramite Spid, Cie o Cns, oppure via Posta elettronica certificata (Pec) o in alternativa consegnando l’istanza a mano con accesso fisico allo sportello.
🔷️ Dico per un amico…
🔴 Errare humanum est, perseverare autem diabolicum.
✅ Commettere errori è umano, ma perseverare (nell’errore) è diabolico.
➡️ Errare humanum est cara Agenzia delle entrate, però fermiamoci qui, perseverare ma anca no.
(by Sergio Criveller – 15/11/24)