Cer: gli incentivi non sono profitti finanziari

L’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 37/E del 22 luglio 2024 ritorna sulla questione fiscale degli incentivi delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer), anche se l’aveva già fatto a dicembre 2023, ma evidentemente per qualcuno non era bastato.
La restituzione delle somme, si legge nella Risoluzione, da parte di una Cer costituita nella forma di ente non commerciale, ai propri membri o associati, non configura una distribuzione di utili, cioè non sono profitti finanziari, cioè non sono compensi monetari.
Questo mette finalmente a tacere chi invece sosteneva che le fondazioni e associazioni, enti del Terzo settore, non potevano distribuire gli incentivi.
Risoluzione Agenzia delle entrate

🔷️ Il corretto trattamento fiscale, si legge nella Risoluzione, degli incentivi erogati dal Gse (Gestore dei servizi elettronici) e restituiti da una Cer (Comunità energetica rinnovabile) ai propri associati che hanno concorso all’autoconsumo di energia deve essere valutato in base alla natura del soggetto che riceve le somme.
Se la Cer è costituita nella forma di ente non commerciale, vista anche la finalità sociale e i divieti di distribuzione degli utili sanciti dal Codice del terzo settore, la restituzione delle somme ai propri aderenti non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili.
Più chiaro di così.

🔴 L’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 37/E del 22 luglio 2024 affronta il trattamento tributario degli incentivi distribuiti dal Gse alle Cer nell’ambito della promozione dell’uso dell’energia green che comprende, fra l’altro una tariffa incentivante ventennale calcolata in funzione dell’energia condivisa.
✅ L’obiettivo della comunità, si legge nella Risoluzione, deve essere quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai suoi soci o alle aree locali e non quello di realizzare profitti finanziari.
➡️ La comunità è un soggetto di diritto autonomo che include, fra l’altro, persone fisiche, pmi, associazioni, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca, enti religiosi, enti del terzo settore e le amministrazioni locali.
🔴 L’Agenzia, quindi, chiarisce in primo luogo che il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota che eccede l’autoconsumo istantaneo ricevuto dal Gse e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e non in capo alla Cer, per cui il trattamento fiscale sarà differenziato in base alla natura del soggetto percipiente.
✅ Inoltre, considerati gli obiettivi sociali e ambientali perseguiti dalle comunità energetiche, l’Agenzia esclude che la spartizione degli incentivi ricevuti dalla Cer ai partecipanti della comunità configuri una distribuzione di utili, non costituendo tali incentivi “profitti finanziari”.
➡️ L’Agenzia, in conclusione, ritiene che la restituzione da parte di una Comunità energetica rinnovabile costituita nella forma di ente del terzo settore delle somme ai propri associati non costituisca aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili.

🔷️ Dico per un amico…
🔴 Ora, archiviata definitivamente la questione fiscale degli incentivi che non fanno reddito, possiamo concentrarci sul far funzionare le Cer...
✅ Che vuol dire sostanzialmente riuscire a coinvolgere sempre più produttori e sempre più consumatori all’interno della stessa Cabina primaria…
➡️ Partecipare a una Cer (… magari della Diocesi) fa bene alla salute e non paghi imposte… cosa vuoi di più dalla vita?

(by Sergio Criveller – 26/07/24)