E’ in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2024, che stabilisce le modalità e i tempi di presentazione della candidatura delle strutture universitarie e ospedaliere per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti per le finalità della Legge 10 febbraio 2020, n. 10 cioè ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.️ Per l’anno 2024, i centri che intendano presentare una nuova candidatura possono inviare la documentazione attestante il possesso dei requisiti entro il 31 luglio 2024, all’indirizzo pec: dgprev@postacert.sanita.it.
In Italia ci sono 10 centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.
Il Decreto stabilisce le modalità e i tempi di presentazione della candidatura delle strutture universitarie, delle aziende ospedaliere di alta specialità e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti per le finalità della legge 10 febbraio 2020, n. 10.
Per l’anno 2024, i centri in possesso dei requisiti che intendano presentare una nuova candidatura possono inviare la documentazione entro il 31 luglio 2024, all’indirizzo pec: dgprev@postacert.sanita.it.
Ecco l’elenco dei centri a tutt’oggi riconosciuti:
I.R.C.C.S. Multimedica
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Università degli studi di Padova
Università degli studi di Brescia
I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato
I.R.C.C.S. Istituto neurologico mediterraneo Neuromed
Azienda ospedaliero universitaria di Sassari
Centro Servizi per la ricerca e formazione avanzata su cadavere e di identificazione forense c/o Università degli Studi di Firenze
Centro Azienda Usl Toscana Nord Ovest (Lucca)
U.O.S. Coordinamento delle attività c/o Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (Roma).
Il Ministero della salute, al fine di verificare la permanenza dei requisiti, effettua con cadenza almeno biennale, verifiche ispettive presso le strutture già riconosciute.
Può adottare i necessari provvedimenti anche di sospensione dell’idoneità del centro, qualora dalle risultanze delle attività ispettive dovessero emergere difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di candidatura.
Cosa dice Legge 10 febbraio 2020, n. 10, cioè per chi decide di mettere a disposizione il proprio corpo a fini di ricerca scientifica?
La legge prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti per fini di ricerca, debba essere redatta con per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata personalmente all’Ufficio dello stato civile del Comune di residenza.
Inoltre, la dichiarazione di consenso, sempre revocabile, deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati Dat (testamento biologico).
La dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve indicate un fiduciario cui spetta l’onere di comunicare al medico che accerta il decesso l’esistenza del consenso.
Per i minorenni, il consenso all’utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato da entrambi i genitori.
Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all’obitorio almeno 24 ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.
L’utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro.
La legge 10/2020 prevede inoltre che i corpi donati vengano comunque restituiti alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno.
Le spese relative alla tumulazione o l’eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento.
️ Dico per un amico…
Pensiamoci…
(by Sergio Criveller – 19/06/24)