Si è svolta il 16 aprile 2024, presso la Commissione Finanze del Senato, l’Audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, che ha fatto il punto sulle nuove regole relative ai bonus edilizi, all’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta in alternativa alla detrazione diretta.
Ancora un piccolissimo spiraglio per gli Iacp, Cooperative di abitazione, Onlus, Odv e Aps, di continuare a optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo della detrazione.
🔷️ Il Direttore, dopo aver delineato i paletti già introdotti dal Dl n. 11/2023 alla possibilità di usufruire delle opzioni per la cessione dei crediti e allo sconto in fattura ammesse, in caso di bonus edilizi, dal Decreto “Rilancio”, fa il punto sugli ulteriori limiti previsti dal Decreto “Agevolazioni”.
Di seguito una sintesi dell’Audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini.
🔴 Il Dl n. 39/2024, il Decreto “Agevolazioni”, ha detto il Direttore Ruffini, ha infatti ulteriormente ristretto le ipotesi in cui possono essere esercitate le opzioni bonus edilizi con sconto in fattura o cessione del credito d’imposta.
✅ In particolare, l’articolo 1 del provvedimento in via di conversione in Parlamento ridefinisce il perimetro di operatività delle deroghe previste dal Dl n. 11/2023 e stabilisce che:
➡️ dal 30 marzo 2024 (data dell’entrata in vigore del Decreto “Agevolazioni”) non è più prevista una deroga di carattere soggettivo al divieto di esercitare le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli Iacp (Istituti autonomi case popolari), le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus, le Odv e Aps;
➡️ la cessione o lo sconto in fattura sono ammessi solo per gli interventi in materia di Superbonus realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
🔴 Tuttavia, aggiunge il Direttore Ruffini, è previsto un regime transitorio per tutelare i contribuenti che avevano già programmato gli interventi agevolabili e avviato la relativa istruttoria facendo affidamento sulla possibilità di ottenere lo sconto in fattura oppure di cedere il credito.
✅ Il Direttore Ruffini descrive nel dettaglio i presupposti che consentono agli Iacp, Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, Odv e Aps, di continuare a optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo della detrazione.
➡️ In pratica, dice Ruffini, la disposizione fa sì che, qualora sussistano i presupposti (nonché, chiaramente, le altre condizioni formali e sostanziali previste dalla legge per poter fruire delle agevolazioni in esame), gli Iacp, Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, Odv e Aps, se già costituiti alla data del 17 febbraio 2023, possano continuare a optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
✅ Al ricorrere degli stessi presupposti, le due opzioni possono essere esercitate anche per gli interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici o metereologici.
🔴 Il Decreto “Agevolazioni” stabilisce nuovi confini anche per l’esercizio delle opzioni in argomento con riferimento agli interventi finalizzati al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
✅ La nuova disciplina delimita la riconversione delle detrazioni in sconto in fattura o cessione del credito, alle spese sostenute fino al 30 marzo 2024 da:
➡️ condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
➡️ persone fisiche, per gli interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro.
➡️ Quest’ultimo requisito non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità.
✅ Con riferimento alle spese sostenute dopo il 30 marzo 2024 le opzioni possono essere esercitate a condizione che precedentemente a tale data:
➡️ risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
➡️ se non richiesto un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto degli interventi e sia stato versato un acconto sul prezzo.
✅ Nessuna deroga, invece, precisa il Direttore Ruffini, in relazione agli interventi agevolabili con il Superbonus o con altri bonus edilizi per i quali, pur essendosi verificati al 17 febbraio 2023 i presupposti che consentono l’esercizio di tali opzioni, al 30 marzo 2024 non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
🔷️ Dico per un amico…
🔴 Abbiamo chiuso quasi tutti i rubinetti sui bonus edilizi…
✅ Abbiamo votato contro in Europa sulle case green…
➡️ Qualcuno sa spiegarci da che parte stiamo andando?
(by Sergio Criveller – 18/04/24)