Il Consiglio dei Ministri, di venerdì 3 novembre 2023, ha approvato un Decreto legislativo in attuazione della delega per la riforma fiscale, contenente disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo.
🔷️ Il Decreto, si legge nel Comunicato del Governo, contiene disposizioni in materia: di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere; di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio italiano.
🔴 Disposizioni in materia di procedimento accertativo.
✅ Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.
✅ Si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo “Statuto del contribuente”, che lo “schema di provvedimento” che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l’amministrazione debba contenere anche l’invito alla definizione del “procedimento con adesione”.
➡️ Si abroga la disciplina dell’“invito obbligatorio”, che impone all’amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l’invito a comparire al contribuente per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.
🔴 Unico procedimento accertativo per recupero dei crediti.
✅ Si introduce la disciplina generale degli “atti di recupero” finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione.
➡️ A tal fine si descrive un unico procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, che prevede tra l’altro la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni e un unico periodo di decadenza, di 8 anni dall’utilizzo del credito, del potere di notifica dell’atto.
🔴 Notifiche tramite Posta elettronica certificata (Pec).
✅ Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata.
➡️ La nuova disciplina relativa al domicilio digitale si estende alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell’agente della riscossione.
🔴 Evasione fiscale e scambio di informazioni.
✅ Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, della frode fiscale e dell’abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.
➡️ In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo “scambio di informazioni su richiesta”, con Paesi dell’Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi.
🔴 Si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito Iva.
✅ In particolare, i soggetti non residenti nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di Iva tramite un rappresentante fiscale, potranno effettuare operazioni intra-comunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia.
➡️ Inoltre, il rappresentante fiscale dovrà essere in possesso di determinati requisiti soggettivi di onorabilità, quali non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari e non aver concluso accordi di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi.
🔴 Disciplina del Concordato preventivo biennale.
✅ Si stabilisce, in generale, che al Concordato preventivo biennale (Cpb) possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio italiano.
➡️ Per l’applicazione del Cpb, l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
🔴 Concordato preventivo biennale (Cpb) per soggetti Isa.
✅ Nel dettaglio, potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti.
➡️ Quali l’aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati.
➡️ Non avere debiti tributari ovvero, aver estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro.
✅ Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).
➡️ Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.
🔴 Concordato preventivo biennale (Cpb) anche per forfettari.
✅ Anche per tali contribuenti, si prevede che l’accettazione della proposta dell’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario.
➡️ Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato, come per il concordato per gli Isa.
🔴 Accertamenti e Concordato preventivo biennale (Cpb).
✅ Per i periodi d’imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato.
➡️ L’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.
🔴 Abbiamo approvato un importante provvedimento, ha dichiarato Giorgia Meloni, che interviene sulla disciplina dell’accertamento, favorendo la partecipazione del contribuente anche in fase di accertamento.
✅ Si vuole disegnare un fisco più collaborativo con il contribuente, intervenendo anche dal lato della riduzione delle sanzioni senza abbassare la guardia sulla lotta all’evasione fiscale.
✅ La previsione più significativa, ha detto ancora la Meloni, è quella dell’introduzione di un concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni che è uno strumento che aumenta la collaborazione con il fisco e rappresenta un segno di fiducia dello Stato verso i contribuenti.
➡️ Ma dall’altra parte interveniamo anche per rafforzare l’azione di contrasto all’evasione fiscale attraverso strumenti informatici digitali, soprattutto la capacità di far interoperare le banche dati per essere più efficaci, ovviamente sempre garantendo la tutela della privacy, ha concluso la Meloni.
🔷️ Dico per un amico…
🔴 Accertamenti in accordo con il contribuente, meno sanzioni, concordato preventivo per 2 anni per i piccoli imprenditori, insomma, dalle dichiarazioni del Governo, cambia, con questo Decreto, il rapporto con il fisco.
✅ Forse non ci sarà amore ma ritorna la stagione del “fisco amico”.
➡️ Ma cosa dite, se invece di queste sdolcinate, puntiamo semplicemente verso un fisco giusto?
(by Sergio Criveller – 06/11/23)