Con l’Ordinanza pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023, vengono prorogate ad agosto del 2024 le norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
🔷️ Il fenomeno degli avvelenamenti, oltre a rappresentare un rischio per animali domestici e selvatici, costituisce un grave pericolo per l’ambiente e per l’uomo, in particolare per i bambini.
Si ricorda che lo spargimento di bocconi avvelenati è reato punito dal Codice Penale.
đź”´ Il fenomeno degli avvelenamenti è un problema di sanitĂ e incolumitĂ pubblica dice l’Ordinanza.
✅ Rappresenta un rischio per gli animali domestici e selvatici, comprese le specie in via d’estinzione, costituisce un grave pericolo per l’ambiente e per l’uomo, in particolare per le categorie più a rischio, quali i bambini.
➡️ Spesso la disseminazione incontrollata di esche e sostanze tossiche è utilizzata come strumento per uccidere animali vaganti.
âś… Ma anche scherzi, gesti vigliacchi, ripicche, liti tra vicini…
đź”´ I piĂą colpiti sono cani e gatti.
✅ I cani rimangono vittime durante le passeggiate assieme ai proprietari, oppure mangiando esche e bocconi volutamente gettati all’interno delle proprietà private.
✅ I gatti sono spesso vittime ignorate, specialmente quelli che abitualmente vengono lasciati uscire di casa.
➡️ La loro scomparsa ne può essere un indizio.
đź”´ L’Ordinanza del Ministro della salute del 12 luglio 2019, è stata giĂ prorogato l’8 agosto 2022, e ora di altri 12 mesi a decorrere dalla data del 25 agosto 2023, quindi scade a fine agosto 2024.
âś… Da molte parti si chiede però una disposizione di legge definitiva, per evitare questo continuo “prorogare”.
➡️ Dal 2019 è comunque attivo il Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, realizzato dal Ministero in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico.
đź”´ Cosa dice l’Ordinanza?
âś… Nell’ordinanza si legge che, ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumitĂ delle persone, degli animali e dell’ambiente…
➡️ E’ vietato a chiunque di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce.
âś… Inoltre nell’Ordinanza si segnala l’utilizzo di procedure informatizzate di comunicazione alle autoritĂ competenti delle segnalazioni e dei dati necessari al monitoraggio del fenomeno.
➡️ Il Medico veterinario potrà inviare direttamente all’Istituto Zooprofilattico, territorialmente competente, le carcasse di animali deceduti, campioni biologici ed esche o bocconi avvelenati.
đź”´ Cosa deve fare il cittadino?
âś… Il proprietario o il responsabile dell’animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, deve segnalare l’episodio ad un Medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico.
➡️ Il Sindaco è responsabile per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.
đź”´ Cosa deve fare il Medico veterinario?
âś… Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un animale domestico o selvatico ne dĂ immediata comunicazione al Sindaco, al Servizio Veterinario dell’Ulss e all’Istituto Zooprofilattico competente per zona.
➡️ L’Ordinanza parla di specifico modulo da compilare e inviare.
đź”´ Cosa deve fare il Sindaco?
âś… A seguito della segnalazione di sospetto avvelenamento ricevuta dal Medico veterinario, deve disporre l’apertura di un’indagine da effettuare in collaborazione con le autoritĂ competenti.
➡️ Entro 48 ore dalla ricezione del referto dell’Istituto Zooprofilattico, che conferma il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, deve provvedere alla bonifica del luogo interessato.
➡️ Deve inoltre provvedere a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell’area di esche o bocconi avvelenati.
đź”´ Cosa dice il Codice Penale per chi avvelena animali o disseminare bocconi avvelenati?
âś… Art. 544-bis. Uccisione di animali.
➡️ Chiunque, per crudeltà o senza necessità , cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi.
âś… Art. 638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui.
➡️ Chiunque senza necessità uccide o rende danno a animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno.
✅ Art. 440. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.
➡️ Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.
âś… Art. 21 Legge 157/92 sulla caccia.
➡️ E’ vietato a chiunque usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
(by Sergio Criveller – 02/09/23)