Con la Circolare n. 17/2023, di fine giugno, l’Agenzia delle entrate riepiloga le agevolazioni e fornisce chiarimenti sul Bonus barriere architettoniche.
🔷️ La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 ha prorogato al 31 dicembre 2025 il Bonus barriere architettoniche, la detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
🔴 Circolare n. 17 del 26 giugno 2023…
✅ Possono ritenersi, si legge, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro.
➡️ Ad esempio anche interventi su un appartamento posto in condominio.
🔴 L’Agenzia delle entrate specifica che l’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
✅ Opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari.
➡️ Sostituzione di finiture, pavimenti, porte, infissi esterni.
➡️ Rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici, servizi igienici, impianti elettrici, citofonici.
➡️ Rifacimento di scale ed ascensori.
➡️ Inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
✅ In pratica la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
🔴 L’Agenza delle entrate ricorda che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
✅ L’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile, neanche per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.
➡️ Inoltre gli interventi possono essere effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.
🔴 Sconto in fattura o cessione del credito…
✅ L’Agenzia delle entrate ricorda inoltre che per le spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, i beneficiari possono optare per lo sconto in fattura.
➡️ Oppure possono optare per la cessione del credito d’imposta.
🔴 Di quali importi stiamo parlando?
✅ La detrazione da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, nel caso non si opta per lo sconto fattura o cessione, spetta nella misura del 75% su un ammontare complessivo non superiore a:
➡️ euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
➡️ euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
➡️ euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
(by Sergio Criveller – 06/07/23)