Altro tema caldo del Decreto lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° maggio è il Contratto a tempo determinato con causali libere fino a 24 mesi.
🔷️ Fino al 2018, i mesi del contratto a tempo determinato erano 36.
Con il Decreto dignità, Governo Conte, i mesi sono diventati 12, estendibili a 24 con specifiche e limitate causali.
Ora con il nuovo Decreto lavoro si potrà arrivare a 24 mesi totali, dando praticamente mano libera alle aziende.
🔴 Un po’ di storia del tempo determinato…
✅ Legge 230 del 1962.
➡️ L’art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, prevedeva l’aggiunta di un termine alla durata del contratto.
✅ Il “pacchetto Treu” del 1997, Governo Prodi.
➡️ Il Ministro del lavoro Treu introdussero forme di lavoro a tempo determinato, in particolare l’istituto del Lavoro interinale e del Cococo, Contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
✅ Legge 368, Governo Berlusconi.
➡️ Il Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in attuazione della direttiva dell’Unione europea 1999/70 interveniva sul lavoro a tempo determinato abrogando la legge del 1962 e stabilendo che la durata complessiva del rapporto a tempo determinato non superi i 3 anni.
✅ La Legge Biagi del 10 settembre 2003, n. 276.
➡️ La riforma introdusse nuove tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato, come quella del contratto a progetto.
✅ Governo Monti.
➡️ Anche durante il Governo Monti, la legge 28 giugno 2012, n. 92, ha messo mano al lavoro a tempo determinato fissando il limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori impegnati in una unità produttiva.
✅ Decreto Jobs Ac del Governo Renzi del 2015.
➡️ Con il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli 19-29, la durata massima del tempo determinato è stata confermata in 36 mesi.
🔴 Con il Decreto dignità del 12 luglio 2018, n. 87, Governo Conte, Ministro del lavoro Di Maio, si passa da 36 mesi a 12 mesi.
✅ Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ha un termine di durata massima 12 mesi, senza bisogno di apporre una causale.
✅ Si può rinnovare entro un massimo di 24 mesi per 4 volte, rispettando un intervallo tra un rinnovo e l’altro, solo specificando la motivazione del termine che deve rientrare in una delle seguenti causali:
➡️ esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
➡️ esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
✅ Con il Governo Conte bis, Decreto legge Sostegni bis n. 73 del 2021.
➡️ Anche specifiche esigenze previste dai contratti collettivi, potevano prevedere l’opzione 24 mesi.
🔴 Emergenza Covid.
✅ La normativa emergenziale per il Covid del Decreto legge 41 del 2021 prevedeva ugualmente la possibilità di:
➡️ deroga sull’obbligo di causale, per cui è possibile rinnovare il contratto di 12 mesi anche senza apporre le causali;
➡️ deroga sul numero massimo di proroghe, per cui è possibile superare i 4 accordi di rinnovo o proroga per il prolungamento del contratto;
➡️ deroga sul rispetto delle pause tra un contratto a termine e il successivo, per cui il rinnovo è possibile immediatamente dopo il termine o addirittura anche prima della scadenza.
✅ Va ricordato che la contrattazione collettiva può definire autonomamente i limiti massimi di durata complessiva dei contratti a tempo determinato, quindi oltre i 24 mesi.
🔴 Ecco arrivati a questo 1° maggio e alle novità del Decreto lavoro.
✅ La novità per i contratti a tempo determinato riguardano un forte ampliamento delle causali per l’utilizzo oltre i primi 12 mesi.
✅ Si legge nel Comunicato che accompagna il Decreto:
➡️ Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.
✅ Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
➡️ nei casi previsti dai contratti collettivi;
➡️ per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
➡️ per sostituire altri lavoratori.
✅ Ovviamente ora si deve attendere la pubblicazione del testo integrale e i passaggi parlamentari.
(by Sergio Criveller – 04/05/23)