L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 1/e del 13 gennaio 2023, fornisce i primi chiarimenti sulla riduzione delle sanzioni dal 10 al 3%, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, per sostenere i contribuenti nell’attuale situazione economica
🔷️ Le istruzioni sono per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari.
🔴 Cos’è l’avviso bonario?
✅ E’ la comunicazione di irregolarità con cui l’Agenzia delle entrate segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare.
🔴 Cosa dice la Circolare n. 1/e dell’Agenzia delle entrate?
✅ Chiarisce innanzitutto il perimetro della misura che si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021.
➡️ Una misura che viene incontro ai contribuenti nell’attuale situazione economica caratterizzata dagli effetti della pandemia e dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici.
🔴 La Circolare porta anche degli esempi concreti…
✅ Il documento illustra, anche con concreti esempi di calcolo, la possibilità di rateazione.
➡️ L’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rientro.
🔴 Sanzioni ridotte dal 10 al 3%
✅ Il pagamento delle somme dovute in seguito alla riduzione delle sanzioni deve avvenire:
➡️ con versamento in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione;
➡️ in caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.
✅ La riduzione si applica anche…
➡️ Ritardo non superiore a 7 giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata.
➡️ Carenza per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10 mila euro nel versamento delle somme dovute o di una rata.
➡️ Tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva.
🔴 L’Agenzia nella Circolare chiarisce anche…
✅ Che le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero.
➡️ Sono le sanzioni che vengono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.
(by Sergio Criveller – 17/01/23 – fonti: www.agenziaentrate.gov.it)